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Avvocato Annalisa Demurtas Diritto Penale Diritto Sportivo

Via Riva Villasanta, 09134 Cagliari

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Avvocato Annalisa Demurtas Diritto Penale Diritto Sportivo is a lawyer, located at Via Riva Villasanta, 09134 Cagliari, Italy. They can be contacted via phone at 3318836810 for more detailed information.

La pazienza, la bontà, la generosità, l'umiltà, la gentilezza, la dedizione, la tolleranza e la sincerità sono virtù che dovrebbero coesistere nell'anima

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Description

Non so ancora se scriverò una presentazione personale o una (mia) presentazione professionale.
Non so neanche se riuscirò a scrivere qualcosa di logico e sensato per chi leggerà questo scritto.
E’ certo che scrivere di diritto e praticare il diritto è un arduo impegno. Per i più è una missione di vita. Per me perlomeno, con alti e bassi, lo è sempre stato.
Questo spazio intendo dedicarlo alla “musica” e allo “spettacolo musicale” e comunque solo al diritto e all’arte.
Perché? Perché secondo me per amare il diritto penale e il diritto processuale penale bisogna amare il mondo del diritto e riuscire ad immaginarlo scritto in un infinito multiplo “spartito musicale”.
Le “chiavi di violino” sono le “disposizioni” fondamentali.
Le note musicali sono tutte le altre “disposizioni”.
Queste si incontrano, si uniscono e si dividono a seconda della melodia da “suonare” o da “cantare”. Le note volano, camminano, corrono, saltano, spariscono e poi ritornano.
Producono suoni armonici solo se e quando gli “operatori” del diritto “leggono” le “norme” che si “colgono” nelle disposizioni o scrivono con arte e ad arte gli “spartiti”.
Lo “spettacolo” diventa “un’azione musicale” travolgente a carattere multiforme quando si aprono i sipari del processo penale.
Accedono dentro tante “scene” dislocate in ogni “dove” una moltitudine di “terzi” , di “parti” e di “altri” guarnite da vestimenti di ogni forma e colore arricchiti da diversi “segni” e “simboli”.
I “terzi”, le “parti” e tutti gli “altri”, seguendo regole ritmiche della “scrittura”, della “lettura” “musicale” e del “canto” “leggono” infiniti spartiti facendo suonare ogni nota con toni variegati.
Scrivono gli spartiti “giocando” con le note, la “scrittura” dei “toni” e il “canto”.
Nelle “scene” ci sono anche le “comparse”, i “suggeritori” e i “ballerini”.
Ci sono i “chiunque” con i loro nomi e cognomi. E non solo i “chiunque”.
C’è anche il “pubblico”. A volte clemente ed altre no.
Ci sono le “bacchette” impercettibili che hanno ogni forma, colore e dimensione.
Per riuscire ad usarle bisogna essere dei “musicisti”, dei “registi” o dei “coreografi” e tanto altro ancora…. Servono per scrivere gli spartiti, richiamare le note dando alle stesse le più possibili proiezioni e direzioni ed ancora ad unire o dividere i diversi “protagonisti” nelle diverse e svariate scene. Ad alcuni servono anche per aprire o chiudere i diversi sipari.
Non è un falso gioco. E’ la vita, il dolore, l’ansia e anche il trapasso. E’ condanna. E’ vittoria. E’ anche molto altro.
Questo per me è mondo del diritto. Il diritto penale e il diritto processuale penale.

Dopo aver percorso una lunga salita costellata da insidie, sbarramenti e terremoti, un giorno, ormai lontano, ho “letto” uno “spartito musicale”….. dei “musicisti” che all’occorrenza fanno anche i “registi” o i “coreografi” mi hanno riposto tra le mani una “bacchetta impercettibile” che ancora cambia colore, forma e dimensioni, mi hanno consentito di usare un particolare vestimento con lo sfondo nero e mi hanno stretto la mano dicendomi che avevo ormai imparato a “leggere” le “note” e ad usare la “bacchetta impercettibile”.
Così, come per tanti altri, è cominciata la mia avventura tra i “terzi”, le “parti” i “chiunque” e gli “tutti gli altri”..….!
Aimè, la strada da percorrere è sempre una salita simile a quella del primo tratto.
Anzi è’ ancor più ardua da riconoscere rispetto alla salita precedente. E’ costellata da burroni invisibili, nemici di ogni genere e specie e da tanto altro. E’ la vita… di un “musicista” che senza dirlo a nessuno all’occorrenza può fare anche il “coreografo” o il “regista”…!
I miei articoli o quanto scriverò ovviamente non saranno indirizzati a chi è un “operatore” del diritto ma a coloro che faranno o già fanno le comparse anonime, ai “chiunque” con i nomi e cognomi e agli “altri” e a chiunque avrà il piacere di leggere a prescindere dall’indumento o dalla veste, dal segno o dal simbolo.
Leggere il diritto per chi non è operatore del diritto è come leggere un manuale di istruzioni per la vita. Serve ad evitare dolori e patemi e tanto altro.
Rebus sic stantibus. avv. Annalisa Demurtas

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18 Reviews

  • Anynomous
    22 September 2018

    "Scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem… ignorantia iuris (legis) non excusat” Conoscere le leggi non consiste nel considerare solo le loro parole, bensì la loro efficacia e il loro potere. Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge (penale). Deriva, per tutti, un generale dovere di conoscenza della legge che è strumentale rispetto al dovere (primario) di osservanza della legge stessa.

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  • Anynomous
    25 July 2018

    DA UN PATTO ILLECITO NON NASCE AZIONE

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  • Anynomous
    19 July 2018

    E' PIU' SIGNIFICATIVO FARE CHE DIRE...CONTANO I .FATTI E NON SOLO LE PAROLE. SE POI LE PAROLE SONO INGANNEVOLI....UN INGANNO TIRA L'ALTRO....

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  • Anynomous
    18 July 2018

    ONUS PROBANDI INCUMBIT EI QUI DICIT L'onere della prova è un principio giuridico generale secondo il quale chi vuole dimostrare l'esistenza di un fatto ha l'obbligo di fornire le prove per l'esistenza del fatto stesso. La prova, pertanto, spetta a chi afferma.

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  • Anynomous
    22 January 2018

    Il furto è l'impossessamento di un bene fatto allo scopo di trarne profitto. Non si commette tale reato se manca la volontà di rubare.

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  • Anynomous
    03 January 2018

    "Status personae." L'insieme dei diritti e delle capacità giuridiche di una persona La capacità giuridica è l’attitudine di un soggetto ad essere titolare di rapporti giuridici, cioè di diritti ed obblighi. La capacità giuridica si acquista al momento della nascita. Perché gli possa essere riconosciuta la capacità giuridica, è necessario che il feto sia nato vivo. ... Non si richiede, invece, né il requisito della vitalità (es. l’assenza di gravi menomazioni organiche) né una durata minima della vita. Benché l’acquisto della capacità giuridica coincida, per la persona fisica, con la nascita, la legge riconosce, eccezionalmente, anche a soggetti non ancora venuti ad esistenza la possibilità di diventare titolari di diritti subordinatamente all’evento della nascita e relativamente alle sole attribuzioni per successione o donazione. Così ai nascituri concepiti la legge riconosce la piena capacità di ricevere a causa di morte e la capacità di ricevere per donazione. La capacità giuridica è riconosciuta ad ogni persona fisica. Il nostro ordinamento, però, prevede un’incapacità speciale che indica la preclusione del soggetto rispetto a determinati rapporti. Essa può riguardare l’età: in relazione ad alcuni rapporti la capacità giuridica non decorre dalla nascita ma viene richiesta una determinata età (es.: 18 anni per fare testamento); la salute: per esempio, l’interdetto per infermità mentale non può contrarre matrimonio; le condanne penali: a seguito di determinate condanne penali è prevista, come sanzione accessoria, la perdita o la sospensione della potestà genitoriale; il fallito, ad esempio, non può accedere agli uffici tutelari. La capacità giuridica cessa solo a seguito dell’evento naturale della morte del soggetto Può essere importante stabilire il momento preciso della morte per le conseguenze (soprattutto di carattere ereditario) che da essa discendono. La legge pone perciò una presunzione di commorienza per il caso in cui due o più persone muoiano a causa di uno stesso evento e non sia possibile provare il momento della morte di ciascuna di esse, stabilendo che i soggetti si presumono morti tutti nello stesso istante e che è consentito a chi ne abbia interesse di provare la sopravvivenza di un commoriente rispetto a un altro. Altre volte, invece, può accadere che vi sia incertezza in ordine alla effettiva esistenza o meno in vita di una persona. Per tale eventualità la legge prevede talune conseguenze diversamente disciplinate da tre istituti particolari: scomparsa; assenza; morte presunta.

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  • Anynomous
    28 December 2017

    "Res iudicata pro ventate accipitur." La cosa giudicata è come una verità A norma dell’art. 648 c.p.p. sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione. Se l’impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in ...cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso. Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile. Uno dei principali effetti del giudicato è il ne bis in idem, ossia il divieto di celebrare nuovamente un processo sul medesimo fatto, oggetto di una decisione irrevocabile, nei confronti di un medesimo imputato già prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili. È considerato medesimo anche il fatto diversamente valutato per il titolo (nome del reato), per il grado (insieme di tutti quegli elementi che senza mutare il titolo del reato ne determinano una maggiore o minore gravità) o per le circostanze. Tale principio investe qualsiasi sentenza irrevocabile, anche quelle meramente processuali, quali ad esempio le sentenze dibattimentali di non doversi procedere perché l’azione penale non avrebbe dovuto essere iniziata o proseguita, o le sentenze irrevocabili di proscioglimento che hanno dichiarato erroneamente la morte dell’imputato.

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  • Anynomous
    20 December 2017

    AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR Nessuno è tenuto a fare cose impossibili in quanto i miracoli non sono di questa terra! E’ un principio fondamentale del diritto secondo il quale l'oggetto di un'obbligazione deve risultare sempre possibile. Tale espressione si usa anche nella lingua comune per giustificare la mancata realizzazione di un impegno assunto allorquando ciò deriva da cause di forza maggiore. Sostanzialmente è l’espressione tipica di chi è destinatario di una richiesta superiore alle proprie capacità.

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  • Anynomous
    25 February 2017

    C'è una sostanziale differenza tra la difesa e l'offesa. Colui che ha offeso una persona violando i suoi diritti primari e fondamentali, le ha impedito di vivere serenamente e/o liberamente o addirittura di poter svolgere le proprie normali attività esistenziali non potrà mai sentirsi offeso da tale persona. Se lo fa o tenta di farlo sta solo precostituendo, falsamente, le condizioni per perpetrare altre offese. L'offensore è e resta per sempre un offensore, un bugiardo,un ...traditore. Un vile offensore di chi ha offeso, violato e/o tradito. Non può accampare, legittimamente, alcuna scusa e/o difesa. Il diritto di difesa è altro. Presuppone di poter indossare una veste con un giuramento stampato nell'anima e nel cuore. Il difensore, secondo le regole di quel giuramento stampato nell'anima e nel cuore, può difendere anche un individuo sospettato di essere un offensore. E' la sua missione, il suo ruolo e il suo compito. Il diritto di difendere per chi indossa la veste con anima e cuore come il diritto di difendersi da un'"offesa" sono diritti sacri e inviolabili che rappresentano i pilastri dell'esistenza civile e armoniosa. Violare una veste è un sacrilegio scellerato e vile. Nessuno e niente li possono impedire o ostacolare. Neanche il tradimento, le viltà, l'indegnità e le bugie. Annalisa Demurtas

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  • Anynomous
    05 January 2017

    LE MISURE DI SICUREZZA La coesistenza nel nostro sistema penale delle pene e delle misure di sicurezza dà luogo a un sistema sanzionatorio che viene definito del "doppio binario". Esso è fondato, in pratica, su due distinti accertamenti che procedono su due binari differenti e paralleli: da un lato quello da cui può conseguire la punizione del colpevole di un reato con una sentenza di condanna definitiva e dall'altro quello della pericolosità sociale relativa, solo, all'ipote...si in cui vi sia il concreto rischio che un soggetto, già condannato, possa commettere altri reati. Pertanto, in primo luogo, le misure di sicurezza perseguono la finalità di garantire la difesa sociale ovvero quella di permettere di prevenire la commissione di altri delitti da parte di alcuni soggetti già condannati con una sentenza di condanna definitiva. Non solo. L'applicazione delle misure in parola ha anche una funzione rieducativa del sottoposto alla misura al fine di potergli garantire, previe periodiche verifiche dei risultati del suo percorso riabilitativo - rieducativo, un completo reinserimento sociale ovvero la possibilità di poter condurre uno stile di vita immune da censure. Per pericolosità sociale si intende la concreta probabilità che un soggetto, anche se non imputabile e perciò non punibile, possa commettere nel futuro altri reati. Le misure di sicurezza possono essere applicate, direttamente, con sentenza di condanna o anche successivamente qualora un individuo ponga in essere dei comportamenti deviati e penalmente significativi.

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  • Anynomous
    31 December 2016

    Il DOLO è definito nell'ordinamento penale italiano nell'art. 43 del Codice penale "Il delitto è doloso o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione". Tale definizione postula dunque due elementi strutturali fondamentali ai fini della presenza o meno del dolo: la rappresentazion...

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  • Anynomous
    17 October 2016

    LA TUTELA DELL'AMBIENTE Legislazione in materia di “rifiuti” I reati ambientali Dall'anno 1997, con l’entrata in vigore del D.lgs 22/97 (meglio noto come "Decreto Ronchi") non è più solo la coscienza dei singoli individui a preoccuparsi della tutela dell'ambiente ma anche la legge italiana che si è adeguata alle normative europee legiferando in materia di tutela dell'ambiente. Inoltre, a partire dal giorno 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del Dlgs 3 aprile 2006, n. 1...

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  • Anynomous
    11 September 2016

    "Ad impossibilia nemo tenetur." Nessuno è tenuto a fare l'impossibile

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  • Anynomous
    31 August 2016

    TUTTO IL DIRITTO E' POSTO IN FUNZIONE DELL'UOMO

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  • Anynomous
    30 July 2016

    I sequestri penali. Tre sono le forme di sequestro previste dal codice di procedura penale: il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo. Il sequestro probatorio è considerato un mezzo di ricerca di prova. Gli altri due appartengono al genere delle misure cautelari. Caratteristica comune ai tre tipi di sequestro è l’apposizione su una cosa mobile o immobile di un vincolo di indisponibilità mediante spossessamento coattivo.... Finalità del sequestro probatorio è preservare una cosa mobile o immobile che potrebbe risultare utile come elemento probatorio. Oggetto di sequestro può essere un corpo di reato, una cosa pertinente al reato o comunque una cosa necessaria per l’accertamento dei fatti. Il sequestro dura finché sussistono le esigenza probatorie. Tuttavia, non può durare oltre l’irrevocabilità della sentenza. Dopo questo momento, infatti, salvo confisca, il bene deve essere restituito. Su istanza della parte legittimata, il Giudice può emettere un provvedimento di conversione di tale sequestro in quello conservativo o preventivo. Invece, il sequestro conservativo pone un vincolo su un bene al fine di garantire l’adempimento delle obbligazioni civili conseguenti al compimento di un reato nonchè al costo di un procedimento penale. sostanzialmente, evita la dispersione delle garanzie patrimoniali in attesa che venga emessa una sentenza di condanna definitiva. Soggetto legittimato a chiedere il sequestro è il Pubblico Ministero. Esso è disposto dal Giudice con ordinanza e dura fino all’irrevocabilità della sentenza. Se la sentenza è di condanna, il sequestro si converte ipso iure in pignoramento. Il sequestro preventivo è finalizzato, invece, a interrompere la realizzazione di un reato o a evitare il compimento di nuovi. Esso si applica in tre casi: quando sorge il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, quando vi è il pericolo che la cosa possa agevolare la commissione di altri reati o quando la cosa è pericolosa in sé. Il Giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, può disporre tale tipo di sequestro con ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari, quando per motivi di urgenza non è possibile attendere il provvedimento del Giudice, il sequestro preventivo è disposto dal Pubblico Ministero con un decreto che il Giudice deve convalidare entro dieci giorni a pena di invalidità.

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  • Anynomous
    23 July 2016

    I reati commessi nello sport La “scriminante sportiva” Lo sport, in ogni sua forma e manifestazione, è un’attività fondamentale in quanto permette il corretto sviluppo psico-fisico dei giovani e aiuta a mantenere un buono stato di salute anche per i meno giovani. E,' quindi, un’attività da tutelare per ogni fascia di età sia che si tratti di uno sport di squadra (pallavolo, basket, calcio etc.) sia che si tratti di casi in cui lo sport venga svolto in solitaria (tennis, nuoto...

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  • Anynomous
    18 July 2016

    L'ARRESTO E DEL FERMO DEI MAGGIORENNI E DEI MINORENNI I DOVERI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA, DEL PUBBLICO MINISTERO E DIFENSORE DELL'ARRESTATO E DEL FERMATO

    L’arresto e il fermo sono dei provvedimenti limitativi della libertà personale. Sono accorgimenti temporanei e precautelari in quanto rappresentano un’anticipazione della tutela predisposta mediante le misure cautelari dalle quali si differenziano per il connotato dell’urgenza e dell’assenza di un provvedimento dell’Autorità...

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  • Anynomous
    09 July 2016

    L'INSOLVENZA FRAUDOLENTA è un reato contro il patrimonio contemplato dall'articolo 641 del Codice penale italiano. È colpevole di tale reato chi contrae un debito nascondendo e/o occultando la propria insolvenza con il proposito di non adempiere all'obbligo di restituzione e/o di pagamento. Tale reato è una forma attenuata della truffa (ex art. 640 c.p.), dalla quale differisce per la mancata presenza degli artifizi e raggiri. «Chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolv...enza (2221 – 2540 c.c.), contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), qualora l’obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione sino a due anni o con la multa sino a € 516. L’adempimento della obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato» La competenza a giudicare tale reato è del Tribunale in composizione monocratica e il reato è procedibile a querela di parte. Elementi costitutivi del reato sono: 1) Contrarre una obbligazione; 2) Il proposito di non adempierla; 3) La mancanza dell'adempimento della obbligazione. Il bene giuridico che il codice penale intende salvaguardare è la buona fede contrattuale. La Corte di Cassazione, (II Sezione, sentenza del 17 febbraio 2015, n. 6847) ha espressamente affermato che l’art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta) ha come finalità la tutela dei diritto dei creditore adempiente contro particolari, preordinati, quanto successivi inadempimenti fraudolenti, consumati dalla controparte di un’obbligazione a contenuto patrimoniale e di fonte contrattuale. Tali inadempimenti, inoltre, devono essere realizzati con modalità tali da rendere inadeguata la tutela apprestata dalla legge civile. Il discrimine tra mero inadempimento di natura civilistica e la commissione dei reato poggia proprio sull’elemento ispiratore della condotta. Con la conseguenza che il comportamento consistente nel tenere il creditore all’oscuro dello stato di insolvenza, ovvero la volontà di non adempiere, in cui si versa al momento di contrarre l’obbligazione ha rilievo quando sia legata proprio al preordinato proposito di non effettuare la dovuta prestazione. Invece, l’inadempimento contrattuale non preordinato non costituisce tale delitto e ricade, normalmente, solo nell’ambito della responsabilità civile. La prova della preordinazione può essere desunta anche da argomenti induttivi seri ed univoci, ricavabili dal contesto dell’azione. Si è così anche affermato che anche il silenzio può assumere rilievo quale forma di preordinata dissimulazione del proprio stato di insolvenza quando, sin dal momento in cui il contratto è stato stipulato, vi era l’intenzione di non far fronte agli obblighi conseguenti. Sintomo pregnante della condotta penalmente rilevante può anche essere il fatto che l’agente assuma un’obbligazione con un comportamento idoneo ad ingannare la controparte sulle sue reali intenzioni.

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